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1.3  Collazione dei testimoni e registrazione delle varianti.

Nel caso che un testo sia stato tràdito da piú testimoni, si dovrà procedere alla loro collazione e alla registrazione delle varianti fra di essi.

A livello di trascrizione si provvederà a segnalare (secondo il sistema spiegato nel capitolo 4) tutte le varianti, anche quelle apparentemente di minor conto. Non si segnaleranno tuttavia varianti puramente tachigrafiche, dovute all'uso di abbreviazioni diverse (ad esempio se il testimone A legge ``'' e B ``'' tale variante non verrà di norma registrata). Diverso sarà il caso in cui A legge ``in perspectiva'' e B ``in coni perspectiva'', dato che non è un'abbreviazione usuale per coni, e soprattutto ove il trascrittore avvertisse una qualche incongruenza. In ogni caso, a livello di trascrizione: melius abundare con l'indicazione delle varianti (cfr. § 3.4 e, in particolare, § 3.4.5). Sarà poi l'editore a decidere quali di esse conservare e quali far stampare in apparato, secondo le modalità illustrate nel capitolo 4 (§ 4.2).



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